Comunicato stampa: Attenzione a viaggi “Fai da te”

PARROCCHIE E ONLUS

ATTENZIONE A VIAGGI E PELLEGRINAGGI “FAI DA TE”

Come sempre, in questo periodo, parrocchie e onlus collegate iniziano a programmare, in Italia e all’estero, viaggi e pellegrinaggi per i propri fedeli ed associati.

In tale prospettiva, si ritiene utile fornire indicazioni, anche di carattere normativo, per evitare irregolarità di natura fiscale (e non solo) da parte degli organizzatori.

Quanto in esame è oggetto di legislazione statale (Codice del Turismo emanato nel 2011) nonché regionale sulla base di specifica potestà derivante dall’art. 117 della Costituzione.

Se il suddetto Codice si occupa di delineare, soprattutto, i diritti del turista oltre a descrivere la figura delle imprese turistiche senza scopo di lucro, operanti nel settore del turismo giovanile e con varie finalità, ad esclusivo favore dei propri associati, la Legge Regionale Piemonte 30/3/1988 n. 15, aggiornata nel tempo, è più interessante per l’argomento trattato.

Infatti, dalla stessa si possono ricavare l’esatto contenuto dei programmi di viaggio (art. 12), gli obblighi per Enti ed Associazioni, aventi fra l’altro finalità culturali, religiose e sociali, nell’organizzare viaggi in forma non professionale (art. 14) nonché le sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni (art. 18).

Per quello che riguarda il nostro territorio, il suddetto art. 14 disciplina due distinte ipotesi.

La prima riguarda “Enti, Associazioni e Comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali”, non rientranti fra le Associazioni operanti a livello nazionale, che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, l’effettuazione di viaggi. In questo caso, la norma impone di avvalersi di agenzie di viaggi e turismo. Eccezione a tale disposto è la possibilità, da parte degli stessi organismi, di organizzare gite occasionali o di durata non superiore a due giorni, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze, previa comunicazione alla Provincia.

La seconda riguarda solo le Associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità religiose, operanti a livello diocesano regionale o pluriregionale, che possono organizzare direttamente pellegrinaggi a santuari o luoghi di culto esclusivamente per i propri appartenenti od assistiti, senza gli obblighi previsti dall’ipotesi precedente.

Quest’ultima indicazione, però, è da ritenersi applicabile solo per gite o viaggi di brevissima durata (1-2 giorni) ed occasionali (2-3 volte l’anno), a favore dei propri associati, evitando inviti ad iscriversi mediante annunci su giornali, siti internet o bacheche, in ogni modo rispettando l’obbligatoria copertura assicurativa per il mezzo di trasporto ed i partecipanti, essenziale in caso di problematiche di ogni tipo.

Un uso più frequente e diversamente strutturato di tali iniziative (pellegrinaggi di più giorni in Italia o all’estero, comprendenti trasporto, alloggio, altri servizi turistici non accessori – visite guidate, attività ricreative, spettacoli -) farebbe ricadere l’organizzatore nella previsione dello svolgimento di attività di natura commerciale, con l’omesso rispetto dei conseguenti obblighi di natura tributaria.

A conferma di ciò, la Corte di Cassazione, in una sentenza del settembre 2015, nel rigettare la pretesa dell’Agenzia delle Entrate (richiesta di maggiore imponibile Iva e maggiore reddito imponibile ai fini delle imposte dirette) per un’associazione senza scopo di lucro che aveva effettuato due gite in un anno, provvedendo in proprio solo per il noleggio del pullman e delegando il resto ad un’agenzia di viaggio, ha chiarito i dubbi residui.

Secondo la Corte, le Associazioni possono organizzare delle gite durante l’anno purchè si tratti, anzitutto, di attività previste istituzionalmente dallo Statuto dell’Ente; le stesse, inoltre, devono essere effettuate a livello occasionale (2-3 volte circa all’anno), limitandosi a raccogliere, tra i partecipanti, al massimo il costo effettivo del biglietto del pullman ed affidando tutti gli altri aspetti relativi al soggiorno ad un’agenzia di viaggi. Assemblare più servizi, invece, significa fornire un pacchetto turistico non più di propria pertinenza.

In sostanza, le Associazioni possono proporre ai propri iscritti anche tour e pacchetti di viaggio, purché l’organizzazione e la vendita degli stessi resti gestita dalle agenzie di viaggio, abilitate con licenza, a cui si decide di appoggiarsi.

Naturalmente, occorre affidarsi ad un’Agenzia di provata esperienza ed affidabilità, in grado di fornire tutte le prestazioni richieste, specie in rapporto alle finalità connesse ai pellegrinaggi, analizzando il programma di viaggio proposto che dovrà essere reso noto anticipatamente ai partecipanti.

Si consiglia di accertarsi che, nel programma, vi siano tutti gli elementi previsti dall’art. 12 della menzionata legge regionale n. 15/1988 (data di svolgimento, itinerario, durata, numero di pernottamenti, prezzo globale, eventuale acconto da versare all’atto dell’iscrizione, qualità e quantità dei servizi forniti – con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria alberghi, numero di pasti, visite guidate -, termini per le iscrizioni, termini e condizioni per le rinunce, condizioni di annullamento del viaggio da parte dell’Agenzia, estremi della garanzia assicurativa – proporzionale al costo complessivo dei servizi offerti – a copertura delle responsabilità assunte verso i clienti con il contratto di viaggio, ai sensi della specifica Convenzione Internazionale).

Ultimo suggerimento è quello di incaricare espressamente una persona a tenere i rapporti con l’Agenzia di viaggi e turismo prescelta, per evitare equivoci e sovrapposizioni inopportune.